E.BI.L.P. – ENTE BILATERALE NAZIONALE DELLE LIBERE PROFESSIONI E DEL SETTORE PRIVATO
L’Ente Bilaterale è un Organismo Paritetico, composto da Parti Sociali che sono gestite ed amministrate secondo un modello paritetico e che decidono di costruirlo attraverso un vero e proprio Atto Costitutivo, dotandolo di un Proprio Statuto e Regolamento.
Tale organismo è detto Ente Bilaterale perché, oltre a essere dotato di propria autonoma struttura ed organizzazione, è composto da due parti che condividono l’obbiettivo di erogare, ai Lavoratori e Datori di Lavoro, servizi previdenziali e prestazioni di qualunque genere.
L’Ente Bilaterale persegue i propri obbiettivi avvalendosi della contribuzione delle parti sociali (Datori di Lavoro e Lavoratori), nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo di riferimento.
L’ambito dell’intervento dell’Ente Bilaterale è il mercato del lavoro; infatti può operare nel Settore della Formazione, Sicurezza e Salute sul Lavoro, sostegno alle Politiche del Lavoro, Assistenza Sanitaria Integrativa e tutto quanto è legato al monitoraggio, informazione ed osservazione del mondo del lavoro.
E.BI.L.P. si rivolge a:
Datoriali: i Datori di Lavoro aderendo ad E.BI.L.P. hanno la possibilità di usufruire di corsi finanziati e di strumenti di sostegno dello sviluppo Professionale ed Imprenditoriale; in questo modo l’azienda ha la possibilità di avere personale sempre più qualificato e formato senza altri oneri.
L’adesione ALL’E.BI.L.P. è interamente deducibile essendo una Quota Associativa ed è prevista, dai CCNL in alternativa all’Elemento Distinto della Retribuzione ossia al cosiddetto EDR.
LAVORATORI: attraverso E.BI.L.P. i Lavoratori hanno la possibilità di qualificarsi professionalmente e di essere aggiornati, acquisendo una competenza sempre più completa e competitiva.
Inoltre, il Lavoratore può usufruire di ulteriori Servizi Assistenziali ed Integrativi del Welfare State messi a disposizione dall’Ente Bilaterale, attraverso apposite convenzioni.
PROFESSIONISTI: attraverso E.BI.L.P. i Professionisti hanno la possibilità di essere inseriti nell’Albo Nazionale dei Conciliatori in materia di lavoro ed a tal fine essere nominati Conciliatori.
Ancora, i Professionisti Avvocati hanno la possibilità di stipulare una Convenzione Legale, prevista dalla Tutela Professionale quale Forma Aggiuntiva della Tutela Globale.
La Convenzione Tutela Legale riconosce agli Avvocati un compenso professionale rapportato al minimo tariffario.
inoltre i Professionisti hanno la possibilità di essere inseriti nell’Elenco dei Professionisti Esperti per gli Incarichi di Consulenza di cui all’art. 8 del Regolamento E.BI.L.P. compilando apposito modello reperibile sul sito istituzionale dell’ente “Sezione Albo”. (www.ebilp.it)
Servizi E.BI.L.P.
I servizi di E.BI.L.P., oltre a quelli riguardanti la Formazione, riguardano il promuovere Studi e Ricerche sul Settore, Sostegno al Reddito, Valutazione e Progetti di Investimento, Certificazioni ed Assistenza Sanitaria Integrativa.
Tramite l’adesione all’Ente è possibile ottenere:
Asseverazione
Su richiesta delle aziende, l’Organismo Paritetico, rilascia un attestato comprovante l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. (Ex D.lgs. 231/01)
Welfare Integrativi, Assistenza Sanitaria Integrativa, Previdenza Integrativa:
L’Ente Bilaterale promuove, attraverso appositi Fondi, prestazioni di Welfare Integrativi finalizzati a migliorare la qualità della vita e la tutela della salute dei dipendenti delle aziende associate.
Formazione a RLST:
Il decreto legislativo 81/2008 prevede che tutte le aziende designino un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: la formazione è a favore dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza(RLST) che possono operare nelle piccole aziende/studi che non hanno un rappresentante, favorendo così l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Formazione Professionale:
Formazione Professionale a favore sia delle aziende che dei lavoratori, per permettere maggiori elasticità al mercato del lavoro.
Certificazione degli Appalti:
È una procedura volontaria e congiunta delle parti contrattuali, finalizzata a distinguere concretamente il contratto di appalto dalla somministrazione di lavoro.
Apprendistato:
Tutte le aziende che assumono apprendisti possono richiedere all’Ente Bilaterale un parere di conformità che certifica la correttezza formale del contratto di apprendistato e l’assolvimento degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.
Osservatori: (Indagini Nazionali sui Fabbisogni Formativi)
Per la costruzione di una Rete di Osservazione permanente, a livello nazionale, dei fabbisogni professionali e di competenze.
Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.LGS 81/08)
L’Ente Bilaterale propone soluzioni, attraverso la raccolta di fondi, per quanto concerne la formazione obbligatoria di base nell’ambito della sicurezza sul lavoro.
Propone e garantisce il corretto svolgimento della formazione dei lavoratori tramite strutture altamente qualificate su tutto il territorio nazionale. È dotato di una propria piattaforma abilitata al rilascio degli attestati anche in modalità FAD.
Certificazione Dei Contratti
L’Ente Bilaterale certifica, attraverso una procedura concordata dalle Parti Sociali, che il CCNL applicato dall’azienda venga interamente ed integralmente accettato dal lavoratore. Questa procedura ha come obbiettivo quello di ridurre al minimo i contenziosi in materia di qualificazione del contratto di lavoro.
Sostegno alle Famiglie
Il servizio prevede sussidi alle famiglie di lavoratori dipendenti per le tipologie di seguito indicate:
L’E.BI.L.P. fornisce gratuitamente assistenza e consulenza personalizzata alle imprese e ai professionisti iscritti nella definizione delle esigenze formative interne, elaborando un check-up che permetta di evidenziare le esigenze formative del personale dell’azienda.
Per info, visitare il sito web www.ebilp.it
Nel giro di tre anni il congedo di paternità obbligatorio raddoppierà: lo ha deciso l’Europarlamento, approvando in via definitiva una direttiva che introduce diverse novità in merito ai permessi per i lavoratori che hanno famiglia.
La direttiva approvata dal Parlamento europeo, infatti, interviene modificando i termini del congedo di paternità obbligatorio - che oggi in Italia è pari a 5 giornidopo le ultime modifiche nella Legge di Bilancio - così come del congedo parentale.
La proposta, che vede come prima firmatario il commissario agli Affari Sociali Marianne Thyssen, è stata approvata a grandissima maggioranza con l’intenzione di introdurre delle nuove misure che puntano a favorire un incremento della natalità in un contesto che vede un progressivo invecchiamento della popolazione negli Stati membri.
Per farlo oltre ad agevolare il ruolo del padre nel processo di cura del bambino si punta a facilitare l’occupazione femminile tramite la previsione di misure che andremo ad elencare di seguito.
er quanto riguarda il congedo di paternità obbligatorio viene stabilito che questo non può essere inferiore ai 10 giorni; in Italia questo è stato appena alzato a 5 giorni, quindi nel giro di pochi anni bisognerà raddoppiarne la durata. Per quanto riguarda la retribuzione spettante al genitore nei giorni di assenza viene stabilito che questa non può essere inferiore all’indennità di malattia, che oggi - nel nostro Paese - è pari al 50% della retribuzione media giornaliera (per i primi 20 giorni di assenza).
Nel giro di tre anni il congedo di paternità obbligatorio raddoppierà: lo ha deciso l’Europarlamento, approvando in via definitiva una direttiva che introduce diverse novità in merito ai permessi per i lavoratori che hanno famiglia.
La direttiva approvata dal Parlamento europeo, infatti, interviene modificando i termini del congedo di paternità obbligatorio - che oggi in Italia è pari a 5 giornidopo le ultime modifiche nella Legge di Bilancio - così come del congedo parentale.
La proposta, che vede come prima firmatario il commissario agli Affari Sociali Marianne Thyssen, è stata approvata a grandissima maggioranza con l’intenzione di introdurre delle nuove misure che puntano a favorire un incremento della natalità in un contesto che vede un progressivo invecchiamento della popolazione negli Stati membri.
Per farlo oltre ad agevolare il ruolo del padre nel processo di cura del bambino si punta a facilitare l’occupazione femminile tramite la previsione di misure che andremo ad elencare di seguito.
er quanto riguarda il congedo di paternità obbligatorio viene stabilito che questo non può essere inferiore ai 10 giorni; in Italia questo è stato appena alzato a 5 giorni, quindi nel giro di pochi anni bisognerà raddoppiarne la durata. Per quanto riguarda la retribuzione spettante al genitore nei giorni di assenza viene stabilito che questa non può essere inferiore all’indennità di malattia, che oggi - nel nostro Paese - è pari al 50% della retribuzione media giornaliera (per i primi 20 giorni di assenza).
Bonus Garanzia Giovani 2019, dopo quasi cinque mesi arriva l’attesa circolare INPS che dà ufficialmente il via all’incentivo riconosciuto alle imprese che assumono.
Regole, requisiti ed istruzioni per le imprese che intendono fare domandasono contenute nella circolare n. 54 diramata il 17 aprile 2019, che segue il decreto di rifinanziamento del bonus Garanzia Giovani dell’ANPAL datato 28 dicembre 2018.
Il bonus, di importo pari ad un massimo di 8.060 euro, spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, nel rispetto dei limiti delle risorse stanziate, pari ad un totale di 160 milioni di euro.
Sulla base di quanto stabilito dalla circolare INPS per il 2019, non si segnalano particolari novità in merito ai requisiti generali per poter beneficiare del bonus per le assunzioni iscritti al programma Garanzia Giovani.
L’incentivo, da calcolare su base mensile, potrà essere cumulato con il bonus per favorire l’occupazione giovanile per la parte residua e per la quota di contributi a carico del datore di lavoro.
La pubblicazione della circolare INPS rappresentava l’ultimo passo formale per dare il via al bonus Garanzia Giovani per il 2019. Il documento attuativo, n. 54 del 17 aprile 2019, riepiloga le regole generali e fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda da parte delle imprese.
Il bonus Garanzia Giovani è riconosciuto alle imprese che effettuano nuove assunzioni di giovani NEET (non impegnati in rapporti di lavoro, in corsi di studio o percorsi di formazione) di età compresa tra i 15 ed i 29 anni e si affianca agli altri bonus attualmente in vigore.
L’incentivo spetta nel caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante, nonché per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Non sono previste differenze nel caso di rapporti a tempo pieno o a tempo parziale, mentre la circolare INPS chiarisce che non si ha diritto all’incentivo nel caso di contratti di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Esclusi anche i contratti di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine: in tal caso, viene meno il requisito di NEET alla data dell’evento incentivabile.
Prima di analizzare le regole più importanti, si allega di seguito la circolare INPS n. 54 del 17 aprile 2019: